Scheda 01.06 Gestione degli infortuni
COSA SI RISCHIA:
- Perdita di reddito compensativo
- Mancata conoscenza della legge
- Mancata consapevolezza dei propri diritti/doveri
- Sottovalutazione del ruolo
- Sanzioni (per mancate comunicazioni)
E' necessario ricordare che:
In caso accadano infortuni (o malattie professionali), esistono regole rigorose da seguire, ivi compresa l'esigenza di "dire la verità" su
quanto accaduto. Non devono essere date per scontate le idee che un infortunio (o una malattia professionale) "...sia sempre colpa del lavoratore..."
o, al contrario "...sia sempre colpa del datore di lavoro". Sono previste sanzioni severe in caso di mancata denuncia o di falso.
INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:
Avvenuto un infortunio, i lavoratori devono:
Informare immediatamente il datore di lavoro/il Responsabile aziendale e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, specificando le precise cause e circostanze dell'infortunio ed il nome degli eventuali testimoni.
Appena se ne viene in possesso, presentare al datore di lavoro il primo certificato medico.
Se fosse necessario prolungare i tempi, presentare al datore di lavoro la certificazione successiva, compilata dal medico.
Avvenuto un infortunio, il datore di lavoro deve:
Presentare all'INAIL, entro 48 ore dalla ricevuta del primo certificato medico dal lavoratore, la denuncia di infortunio (in futuro solo per via informatica).
Compilare la denuncia sull'apposito modello a lettura ottica, unitamente ai certificati medici originali.
Trasmettere, nello stesso modo, una copia della denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.
In caso di malattia professionale, i lavoratori devono:
Se si è ancora in attività lavorativa, informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia, consegnando allo stesso il primo certificato medico e gli eventuali altri.
Se non svolge attività lavorativa, presentare all'INAIL la richiesta di riconoscimento della malattia professionale corredata dalla relativa certificazione medica.
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve:
Trasmettere all'INAIL, entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza da parte del lavoratore (o dell'INAIL), la denuncia di Malattia Professionale, corredata da certificato medico (presentato dal lavoratore o trasmesso dall'INAIL).
ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI
- Se un medico accerta l'esistenza di una delle malattie professionali elencate nelle tabelle dell'INAIL, o non tabellate, ma di probabile o possibile origine lavorativa, deve informare il lavoratore e denunciarle obbligatoriamente all'INAIL e all'Azienda USL competente per territorio.
- Se l'infortunio o la malattia professionale non vengono denunciati, il diritto alle prestazioni si prescrive entro tre anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia.
- INPS e INAIL sono in contatto; quindi, anche nel caso di un errore di presentazione (all'INPS invece che all'INAIL), le prestazioni saranno comunque garantite.
- Se ci fossero dubbi, il lavoratore può rivolgersi a un Patronato e il Datore di lavoro alle Organizzazioni imprenditoriali di riferimento.
- In ogni caso, il datore di lavoro valuterà se e come intervenire sulle cause (dell'infortunio e/o della malattia professionale, ma anche dei "quasi-infortuni") per rimuovere le situazioni pericolose e ripristinare livelli di sicurezza adeguati al rischio.
- Il RSPP (che spesso coincide con il Datore di Lavoro) può prevedere l'attuazione di un programma di formazione a tutti i lavoratori che permetta agli stessi di conoscere le vere cause dell'infortunio avvenuto e le nuove misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.
- Il RLS (se presente) ha il diritto di essere informato sull'infortunio e/o sulla malattia professionale da parte del Datore di Lavoro, di accedere alla documentazione sull'infortunio e di richiedere una riunione in cui discutere delle cause dell'infortunio e dei provvedimenti da prendere (se possibile/necessario) per sanare la situazione di pericolo evidenziata dall'infortunio.

Certificazione medica di infortunio lavorativo - Mod. 1SS


