Scheda 01.04 Informazione e formazione
COSA SI RISCHIA:
- Mancata conoscenza dei rischi aziendali
- Sottovalutazione delle situazioni pericolose
- Mancata consapevolezza su come gestire le situazioni anomale
- Assenza di dialogo interno tra le persone e creazione di condizioni di stress (reazioni pericolose)
- Mancata conoscenza della legge
- Sanzioni da parte degli Enti di Controllo
E' necessario ricordare che:
Unitamente alla Valutazione dei Rischi aziendali, il principale dovere del Datore di lavoro è quello di garantire a tutti le conoscenze e la
consapevolezza su tutti i rischi legati a tutto quel che si fa in Azienda, ai propri compiti e su come operare perché non succeda nulla a nessuno,
né ai lavoratori né a chiunque altro possa essere presente in Azienda. E se succedesse qualcosa, tutti devono sapere come si devono comportare.
Tale obbligo vale anche nel caso si eseguano lavorazioni all'esterno (es.: se si opera come contoterzisti).
INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:
Informare, formare e addestrare tutti i lavoratori (compresi stagionali e stranieri) almeno sui seguenti temi:
- rischi generali per la salute e la sicurezza sul lavoro che derivano dall'attività dell'impresa (es.: percorsi, edifici, mansioni, ...)
- rischi specifici cui il personale è esposto a causa del tipo di lavoro svolto (es.: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, chimico, biologico, meccanico, ...)
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi (sulla base delle schede di sicurezza previste dal a normativa vigente e dalle norme di buona tecnica)
- normative di sicurezza e disposizioni specifiche che il Datore di Lavoro ha previsto nella propria Azienda
- segnaletica di sicurezza adottata
- nominativi dei lavoratori incaricati che devono gestire l'emergenza (Primo Soccorso e Antincendio) e regole su come ci si deve comportare in tali casi
- nominativi del Responsabile (e degli addetti, se ci sono) del Servizio di Prevenzione e Protezione (spesso il datore di lavoro stesso) e del Medico Competente (se presente)
- misure ed attività di protezione e prevenzione adottate. In particolare, dopo avere individuato i Dispositivi di Protezione Individuali destinati ad ognuno, fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori su: che tipo di rischio riduce, quando vanno usati, come mantenerli in efficienza, come farne manutenzione e come gestire le sostituzioni/la riconsegna dei DPI.
Informare, formare ed addestrare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, sul rischio stesso e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione.
Informare e formare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se presente; ricordare inoltre che sarà necessario un aggiornamento annuale di almeno 4 ore).
Accertarsi che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (per la maggior parte dei casi si tratta del Datore di Lavoro stesso, che segue apposito Corso) sia informato e formato.
Informare il Medico Competente (se presente) almeno sul tipo di rischio presente su come è organizzato il lavoro, sugli impianti, sui processi produttivi aziendali e sulle misure preventive e protettive adottate.
Ricordare che le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Quindi, prima di fare informazione/formazione ai lavoratori immigrati, è necessario verificare che le persone comprendano quel che si dice (o che si fornisce, nel caso di documenti scritti); cercare, ove esistano, manualetti in una lingua che capiscano, oppure qualcuno che sappia "tradurre" in modo adeguato le informazioni.
ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI
- Tenere presente che il livello e le modalità di “informazione e formazione” saranno diversi, secondo il numero di giornate/anno
svolte da ogni lavoratore:
- se le giornate di lavoro annuali svolte sono 51 o anche di più, è necessario frequentare, entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione, un Corso specifico di 12 ore, definito da criteri ben precisi e con docenti qualificati. Inoltre, entro 5 anni il lavoratore dovrà frequentare uno o più Corsi di Aggiornamento, per un totale di 6 ore, e così via, ogni 5 anni
- se le giornate di lavoro annuali svolte sono 50/anno o meno, in attesa di ulteriori precisazioni, sarà possibile per il datore di lavoro condurre direttamente l’informazione e la formazione aziendale, prima dello svolgimento delle manioni, con tempi e contenuti ritenuti idonei a preparare il lavoratore alle attività in sicurezza, consegnando materiale informativo e redigendo un verbale di svolgimento. In questo caso l’aggiornamento dovrà essere condotto man mano se ne ravvisi l’esigenza o l’opportunità. - La formazione e l'addestramento devono avvenire all'inizio del rapporto di lavoro e devono essere rinnovate o ripetute:
1. quando si attribuiscono nuove mansioni o quando le mansioni vengono cambiate;
2. quando si introducono: nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi, per cui i rischi si modificano oppure ne insorgono di nuovi. - L'addestramento deve essere effettuato sul luogo di lavoro e da una persona esperta.
- E' bene che tutte le iniziative informative e formative (riunioni specifiche, ma anche in corso d'opera) siano formalizzate, cioè: si compila un foglio descrivendo cosa si è detto, si mette la data, il timbro aziendale e la firma di entrambi (datore di lavoro e lavoratore).
- Dove è possibile, procurarsi del materiale informativo (schede, manualetti già esistenti) o farselo da soli (appunti semplici, fotocopie di istruzioni su come si lavora con e senza le macchine, procedure, . .) e darne copia al lavoratore, illustrandogli il contenuto.
- Tenere sotto controllo come cambia la legge (saranno previste indicazioni specifi che su come fare e su quanto tempo dedicare all'informazione/formazione).
- Ricordare che il Datore di lavoro deve vigilare perché i lavoratori rispettino le disposizioni aziendali ricevute in fase di informazione/formazione e addestramento, per quanto riguarda: la salute e la sicurezza sul lavoro, l'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
- Attenzione ad attribuire ad ognuno le mansioni più adatte. Non ritenere che qualche parola detta in merito sia sufficiente per abilitare qualcuno a fare attività particolari: quelle che espongono i lavoratori a rischi specifici, richiedono comunque un'adeguata formazione e un valido addestramento. E a volte non è sufficiente: possono essere necessarie anche una riconosciuta capacità professionale e una specifica esperienza.
- Tenere presente che ben presto (dal 22 marzo 2015), per poter condurre un’attrezzatura agricola ritenuta “particolarmente pericolosa”
(trattore a ruote, trattore a cingoli, carro raccolta frutta, muletto, ...) sia nella propria azienda che per strada, sarà necessario
per tutti, sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, poter dimostrare di essere capaci di adoperarli in sicurezza. Ciò potrà
essere attestato in due modi:
- Frequentando un Corso specifico di abilitazione all’uso (diverso per ognuna delle attrezzature considerate pericolose), teorico-pratico, con attestato finale. Inoltre, entro 5 anni si dovrà frequentare uno o più Corsi di Aggiornamento, per un totale di 4 ore per ogni specifica tipologia di attrezzature, e così via, ogni 5 anni
- Autocertificare la propria abilità d’uso su un documento in cui sia indicato che per oltre 2 anni (a partire dal marzo 2003) si è operato su quel determinato tipo di attrezzature. Tale affermazione deve però essere dimostrabile e anche in questo caso ogni 5 anni ci si dovrà aggiornare.




