Scheda 01.03 Valutazione dei rischi

 

COSA SI RISCHIA:

  • Mancata conoscenza sistematica dei rischi aziendali
  • Mancata consapevolezza dei propri diritti/doveri
  • Sottovalutazione delle situazioni pericolose
  • Sanzioni da parte degli Enti di controllo
  • Assenza di confronto costruttivo (attività chiusa in se stessa)

 

E' necessario ricordare che:
La sicurezza in Azienda non può essere garantita se il datore di lavoro non ha esaminato in modo adeguato tutti gli aspetti della produzione: dai luoghi di lavoro, alle strutture, alle macchine/attrezzature, ai prodotti (pericolosi, in particolare) utilizzati, a come si eseguono le lavorazioni; solo in questo modo diventa possibile capire cosa non va bene e cosa si può fare per migliorare la sicurezza di tutti.

 

INDICAZIONI PRATICHE - OPERATIVE:

 

La valutazione dei rischi deve essere condotta in tutte le aziende agricole in cui sono presenti dei "lavoratori", anche se assunti per pochissimo tempo.

 

Nelle imprese composte dal coltivatore diretto con i suoi familiari, oppure i Soci di una Società Semplice, senza alcun lavoratore, non è obbligatorio (anche se assolutamente consigliato) fare la valutazione del rischio.

 

Se i lavoratori in azienda sono in numero non superiore a 10 (o a 50, ma solo a specifiche condizioni), la legge consente di scrivere (o di far scrivere) il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) attraverso una procedura “standardizzata”, ovvero “guidata”, che fa riferimento ad uno schema elaborato da una specifica Commissione. Essa deve contenere comunque:

  • una relazione, in cui siano specificati i riferimenti assunti per valutare i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro;
  • le misure di prevenzione e di protezione, compresi i dispositivi di protezione individuale, già adottati;
  • il programma delle misure che si adotteranno in futuro per aumentare il livello di sicurezza;

Ricordare che la valutazione dei rischi aziendale deve comunque essere fatta (l'Autocertificazione ha perso valore il 31 maggio 2013).

 

Per sapere se una azienda agricola ha più o meno di 10 lavoratori, occorre ricordare che non sono considerati lavoratori:

  • il datore di lavoro; i collaboratori familiari che lavorano con continuità nell'impresa familiare (purché non sia stato prodotto un contratto)
  • i parenti e gli affini sino al terzo grado, se presenti in modo occasionale (o ricorrente di breve periodo)
  • coloro che sono chiamati ad attività come i piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici
  • i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti
  • i lavoratori autonomi come i contoterzisti o gli artigiani (elettricista, idraulico, ecc.) e le imprese che compiono un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.

 

I lavoratori "stagionali" devono essere conteggiati in proporzione, per il numero di giornate e di ore in cui sono effettivamente presenti in Azienda in 1 anno, ovvero come "U.L.A." (Unità Lavorative Anno "spalmando le presenze dei lavoratori nel corso dell'anno").

 

Non c'è un metodo fissato e unico per fare la Valutazione del Rischio Aziendale, spesso conviene partire da "Liste di controllo", per non dimenticare cose importanti.

 

Nel settore agricolo, comunque, vanno esaminate tutte le coerenze con la legge e le norme soprattutto per i rischi derivanti da:

 

Il risultato della Valutazione dei Rischi è un elenco delle cose da fare per migliorare (almeno adeguando alle norme) la situazione di sicurezza e di salute di chi lavora in azienda, indicando in quali tempi farlo e chi le farà.

 

Tra le cose importanti, c'è l'individuazione delle situazioni che rendono necessario l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, maschere, scarpe antinfortunistiche, ecc.).

 

ULTERIORI INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI

  • Tenere sotto controllo le scadenze di legge già vigenti e le novità (che in questo settore sono frequenti!) sulla validità dell'Autocertificazione
  • Controllare periodicamente l'"Elenco delle cose da fare" ("Programma degli interventi") e modificarlo se si sono nel frattempo trovate soluzioni alternative migliori.
  • Non sottovalutare l'esigenza (presente o futura) di avere ­ anche se solo per poco tempo ­ almeno un lavoratore in Azienda: la sua presenza rende necessario attuare il processo di valutazione dei rischi, utile comunque anche per sé stessi.
  • Nel corso della valutazione dei rischi, coinvolgere i lavoratori, il Medico Competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, valutando bene i loro suggerimenti e tenendoli in considerazione.
  • Se non è ancora stata effettuata l'analisi di valutazione dei rischi, informarsi (presso le Associazioni Imprenditoriali o presso Studi professionali) per sapere come farla/a chi farla fare.
  • Eventualmente, cercare una Lista di Controllo (ad es.: quella redatta dalla Regione Emilia-Romagna) ed iniziare almeno a fare un primo check-up aziendale, selezionando le cose maggiormente importanti.
  • Non nascondete le carenze: esse rimangono tali anche se si fa finta di nulla. Se si tratta di carenze che possono provocare danni gravi, darsi l'obiettivo (a più lungo termine, se non fosse possibile subito) di provvedere a sanare la situazione in modo definitivo; nel frattempo, adottare sistemi provvisori per mitigare il rischio.

 

SINTESI DEL PROCESSO VALUTATIVO E DECISIONALE SUI RISCHI

N.  Valutazione dei rischi e misure attuate Programma di miglioramento
1 2 3 4 5 6 7 8
Area/Reparto/Luogo di lavoro Mansioni/Postazioni Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza Eventuali strumenti di supporto Misure attuate Misure di miglioramento da adottare - Tipologie di Misure Prevenzione/Protezione Incaricati della realizzazione Data di attuazione delle misure di miglioramento
1                
2                
3                
Immagine di prova

 

Immagine di prova

 

Immagine di prova

 

Immagine di prova

 

Immagine di prova

 

Immagine di prova

 

Immagine di prova