VADEMECUM IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

 

Generalità

L'infortunio sul lavoro costituisce oggetto della tutela assicurativa INAIL rappresenta cioè l’evento al verificarsi del quale scatta automaticamente la tutela assicurativa; è questo il cosiddetto principio dell’automaticità delle prestazioni, in base al quale l’infortunio è indennizzabile anche se il datore di lavoro non ha ottemperato all’obbligo di denuncia all’INAIL, previsto dalla normativa vigente, o non ha provveduto al pagamento del premio di assicurazione, in quanto la tutela deriva direttamente dalla legge.

Per i lavoratori autonomi, però, che hanno la duplice veste di “assicurante” e di “assicurato”, qualora non risultino in regola con il pagamento del premio, il diritto alle prestazioni economiche resta sospeso fino alla successiva regolarizzazione; il principio dell’automaticità delle prestazioni resta comunque operante per le prestazioni sanitarie.

Il D.P.R. n° 1124 /1965 (di seguito denominato Testo Unico) e il D.Lgs 38/2000 costituiscono le più importanti fonti normative in materia.

 

Le prestazioni

Fra le varie prestazioni erogate dall’Inail, l’art. 66 del D.P.R. n° 1124 del 1965 riporta:

  • Una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea assoluta (sostitutiva dello stipendio o del mancato guadagno)
  • Una rendita per l’inabilità permanente (se il grado di invalidità è pari o superiore al 16%) o il versamento di una somma una tantum se il grado di invalidità è compreso fra il 6% e il 15% (cd. “indennizzo per danno biologico”)
  • Un assegno per assistenza personale continuativa (solo per casi di particolare gravità e per specifiche menomazioni)
  • Una rendita ai Superstiti e un assegno una tantum in caso di morte del Lavoratore
  • Alcune cure mediche previste dalla normativa e/o accertamenti clinici
  • La fornitura di apparecchi di protesi o ausili

 

L'indennità giornaliera per indennità temporanea assoluta

A decorrere dal quarto giorno successivo oltre a quello dell’evento e fino a quando dura l’inabilità assoluta è corrisposta dall’Inail una indennità giornaliera nella misura del:

  • Dal 4° al 90° giorno 60% della retribuzione giornaliera
  • Dal 91° giorno in poi 75% della stessa retribuzione.

In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla copertura del 100% della retribuzione. Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall’Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro.

 

La denuncia di infortunio

L’assicurato deve dare subito notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche lieve, al proprio datore di lavoro; se non lo fa e il datore di lavoro non ne è venuto in altro modo a conoscenza, egli perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio (art. 52 T.U.).

Indipendentemente da ogni sua valutazione, il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL l’infortunio in presenza di un primo certificato medico di infortunio che contenga una prognosi superiore a un giorno, come previsto dal D.Lgs n° 81 del 2008. Tuttavia, fino all’entrata in vigore dell’art. 3 del cd Decreto Milleproroghe, prevista per il prossimo mese di ottobre 2017, l’obbligo della denuncia si ha solamente qualora la prognosi sia superiore a tre giorni (art. 53 T.U.).

 

Trasmissione certificati e denunce di infortunio

Il primo Certificato Medico di infortunio viene rilasciato da qualsiasi Medico che venga a conoscenza di un evento lesivo qualificabile come infortunio sul lavoro. Il Certificato Medico è identificabile con un codice, che deve essere comunicato dal lavoratore al proprio datore di lavoro.

I Certificati Medici di infortunio, sono trasmessi per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento all’Inail entro 24 ore dall’infortunio.

La denuncia di infortunio deve essere presentata per via telematica. Per i datori di lavoro agricoli senza posizioni assicurative territoriali (P.A.T.) la trasmissione telematica avviene tramite invio di mail PEC.

 

Gli ambulatori INAIL e la visita

In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori INAIL.

Se la prognosi medica è uguale o inferiore a 3 giorni, ed entro quella data il lavoratore è in grado di riprendere l’attività, può tornare al lavoro senza necessità di ulteriore certificazione (non ha quindi bisogno del certificato INAIL prima di tornare al lavoro).

Se la prognosi medica è superiore a 3 giorni, il lavoratore può essere invitato a presentarsi all’INAIL per la visita medica alcuni giorni prima della scadenza della prognosi. L’Inail valuterà se l’infortunato sia in grado di riprendere l’attività lavorativa (rilasciando certificato medico definitivo) oppure se il lavoratore necessiti di ulteriore periodo di inabilità (rilasciando apposito certificato continuativo).

I “portatori” di gesso o di tutore vengono usualmente invitati a presentarsi a visita all’INAIL dopo la rimozione degli stessi.

 

L'infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è stato disciplinato per legge dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 38/2000, il quale:

  • definisce l’infortunio in itinere come l’infortunio occorso “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.

L’infortunio “in itinere” può dunque, in presenza di determinate situazioni, essere riconosciuto dall’Inail come infortunio sul lavoro.

 

L'infortunio Non denunciato

L’Inail in presenza di certificazione medica attestante un infortunio con prognosi superiore a tre giorni fino all’entrata in vigore del decreto Mille proroghe e di durata superiore a un giorno dopo l’entrata in vigore del decreto citato, si attiverà presso il datore di lavoro che non abbia adempiuto agli obblighi normativamente previsti per ottenere dal datore di lavoro la denuncia dell’evento.

L’infortunato può rivolgersi presso qualunque sportello dell’Istituto per sollecitare tali adempimenti.

Quanto sopra vale sia per l’infortunio non denunciato di un lavoratore regolarmente assunto che di un lavoratore eventualmente non regolarizzato. Se la Ditta è irreperibile, o se vi sono versioni discordanti dell’accaduto può essere disposto un accertamento ispettivo da parte dell’INAIL per appurare i fatti.

 

La ricaduta

Dopo la guarigione e la ripresa dell’attività lavorativa, il lavoratore potrebbe ricadere nello stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, attestata da certificazione medica. L’Inail corrisponderà le prestazioni (nel limite temporale della prescrizione) definendole come ricadute del precedente evento infortunistico.

 

La diagnostica e la riabilitazione

Le spese per la diagnostica finalizzata alla definizione dei danni subiti e per la riabilitazione fisica sono a carico dell’Istituto se sono prescritte dall’Inail medesimo.

 

L'assistenza protesica

L’Inail fornisce protesi ed ausili funzionali alla riabilitazione e al reinserimento nella vita di relazione.

L’erogazione dell’assistenza protesica è subordinata all’attivazione della prescrizione e dell’autorizzazione da parte dell’INAIL. Nei confronti degli infortunati sul lavoro, ravvisandosi una forma di tutela privilegiata normativamente prevista, è intervenuto apposito Regolamento che amplia quanto prescrivibile ai sensi del D.M. 332/1999. L’erogazione della prestazione può aver luogo anche durante il periodo di temporanea con precise fattispecie regolamentate.

La prescrizione medica è sempre necessaria anche per il rinnovo e la manutenzione straordinaria delle protesi e ausili. Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza l’assicurato può acquistare il dispositivo tecnico a proprie spese, informando preventivamente l’Inail, e poi chiedere il rimborso nei limiti economicamente concedibili.

 

Il collocamento al lavoro

Il lavoratore disoccupato, invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% Testo Unico accertato dall’Inail può richiedere di essere iscritto ad apposita lista collocamento, ai sensi della legge 68/99.

 

Le cure termali

Gli infortunati sul lavoro possono gratuitamente fruire di cicli di cure termali. Le suddette cure, prescritte dal medico di base, sono autorizzate dall’Inail se ritenute utili al miglioramento dei postumi indennizzati e per il recupero della capacità lavorativa. Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale mentre sono di competenza Inail le spese di viaggio e le rette alberghiere prediligendo il criterio della territorialità nella scelta dello stabilimento termali.

 

Le quote integrative per i familiari

Sulle rendite vengono corrisposte le quote per il coniuge e i figli minorenni o maggiorenni se studenti (fino a 21 anni per la scuola media superiore e fino a 26 anni per l’università) o inabili.

I familiari possono risiedere anche in un qualsiasi Stato estero. Quanto sopra è importante in particolare per i cittadini di paesi extracomunitari che non hanno ancora ricongiunto il proprio nucleo familiare.

 

La domanda di aggravamento

Il lavoratore infortunato ha facoltà di presentare domanda di aggravamento/revisione entro 10 anni dalla data dell’evento o dalla decorrenza dell’eventuale rendita, nei limiti temporali previsti dall’Art. 83 Testo Unico. L’aggravamento del danno biologico può essere concesso per una sola volta entro il termine suddetto. L’aggravamento della rendita può essere richiesto con le modalità normativamente previste nel testo Unico.

 

In caso di nuovi infortuni

Il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul lavoro, in caso di successivi infortuni potrà vedersi riconosciuti i nuovi postumi tenendo conti dei postumi lavorativi preesistenti e quindi ottenere un adeguamento del danno biologico se il danno complessivo è compreso tra il 6% e il 15% oppure ottenere la rendita se la somma dei danni è pari o superiore al 16%.

 

Lavoratori autonomi

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede agli adempimenti prescritti il lavoratore autonomo nella sua veste di datore di lavoro.

Questi deve provvedere alla denuncia anche per i suoi coadiuvanti familiari.

Ove il lavoratore autonomo si trovi nella impossibilità di effettuare la denuncia di infortunio per sé in caso di suo infortunio, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del Certificato medico, ferma restando la necessità di inoltrare comunque successivamente la denuncia/certificato.

 

Sanzioni per mancata denuncia

La mancata denuncia d’infortunio sul lavoro comporta elevate sanzioni. Nell’ipotesi di mancata o tardiva denuncia, il D.L. è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 53 T.U.